LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 1-08-1996
REGIONE SARDEGNA

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18
maggio 1994, n. 21, recante: << Norme per la protezione
degli animali e istituzione dell' anagrafe canina. >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25
del 8 agosto 1996
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 1.  Dopo l' articolo 1 della legge regionale 18
maggio 1994, n. 21, è  inserito il seguente: " Art.  1 bis
- Informazione e educazione zoofila.
  1.  In armonia con il comma 3 dell' articolo 3
della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione
promuove le attività  di informazione e di educazione
zoofila su tutto il territorio regionale attraverso
le Unità  Sanitarie Locali che devono avvalersi,
per quanto possibile, della collaborazione delle
associazioni protezionistiche.  La Regione, inoltre,
promuove l' educazione zoofila nelle scuole di ogni
ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati
agli Studi.
  2.  Per le finalità  di cui al comma 1, entro il 30
maggio di ogni anno è  approvato con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
dell' igiene, sanità  e assistenza sociale un programma
contenente:
a) l' indicazione degli interventi di informazione
e di educazione zoofila finalizzati alla protezione
degli animali, alla prevenzione del randagismo
e al controllo delle nascite rivolti a tutta
l' opinione pubblica;
  b) l' indicazione degli interventi di informazione e
di educazione zoofila specificatamente rivolti
agli studenti di ogni ordine e grado concordati
con le competenti autorità  scolastiche.
  3.  Gli interventi previsti dal programma annuale
di informazione e educazione zoofila sono
attuati dai servizi veterinari delle Unità  Sanitarie
Locali, nonchè , sulla base di apposite convenzioni,
dagli enti e dalle associazioni protezionistiche
iscritte al registro regionale del volontariato di cui
all' articolo 5 della legge regionale 13 settembre
1993, n. 39 e dalle strutture private.
  4.  Le convenzioni di cui al comma 3 sono
concluse sulla base di uno schema tipo approvato
con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità  e
assistenza sociale.  Ciascuna convenzione deve comunque
indicare:
a) la tipologia e le modalità  di erogazione delle
prestazioni;
  b) le somme minime e massime entro cui devono
essere contenute le voci relative alle spese vive
sostenute dall' organizzazione per le prestazioni
le modalità  di rendicontazione e le modalità
di rimborso;
  c) la durata della convenzione.".

 

 

ARTICOLO 2

 1.  All' articolo 3 della legge regionale n. 21 del
1994, dopo l' ultimo comma è  aggiunto il seguente:
" 3 bis.  Nei canili comunali possono essere
attivate forme di custodia a pagamento.".

 

 

ARTICOLO 3

 1.  Il comma 1 dell' articolo 6 della legge
regionale n. 21 del 1994 è  sostituito dal seguente:
" 1.  In attuazione dell' articolo 3, comma 2,
dell' articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la
Regione predispone un programma annuale di
costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali
finalizzato alla prevenzione del randagismo.
  La Regione agevola e finanzia, altresì , la costruzione
e la ristrutturazione dei canili privati aventi
le finalità  della prevenzione del randagismo e della
custodia di animali abbandonati.  La misura del
contributo è  fissata con delibera della Giunta
regionale in un importo non inferiore all' 80 per
cento delle spese documentate.
  2.  Il comma 2 dell' articolo 6 della legge
regionale n. 21 del 1994 è  sostituito dai seguenti:
" 2.  Il programma contiene:
a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività
delle strutture esistenti;
  b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività
di ciascuna struttura finanziata;
  c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi
previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del
1991.
  2 bis.  Nella ripartizione dei contributi è  data
priorità  ai progetti presentati dai Comuni
associati.".

 

 

ARTICOLO 4

 1.  La lettera a) del comma 4 dell' articolo 6 della
legge regionale n. 21 del 1994 e sostituita dalla
seguente:
" a) copia della deliberazione del Consiglio comunale
concernente la richiesta del contributo di
cui al precedente comma 2, ovvero copia della
deliberazione di costituzione del consorzio di cui
al comma 2 bis;  ".

 

 

ARTICOLO 5

 1.  L' articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1994
è  sostituito dal seguente:
" Art.  8 -
  1.  Le strutture destinate alla custodia permanente
o temporanea di animali a scopo di commercio,
addestramento o ricovero devono essere dotate
dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico
sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fatto salvo quanto disposto nei
commi seguenti.
  2.  Tutte le strutture indicate al comma 1 devono
essere dotate di lettore del codice di riconoscimento
di cui all' articolo 5 della presente legge.
  3.  Le strutture destinate alla custodia permanente
a scopo di ricovero devono essere dotate di
crematorio per l' eliminazione degli animali morti.
  4.  L' inosservanza degli standard definiti ai
sensi del comma 1, nonchè  quella delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 è  punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di
custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire
1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.".

 

 

ARTICOLO 6

 1.  Il comma 6 dell' articolo 9 della legge
regionale n. 21 del 1994 è  sostituito dal seguente:
" 6.  Gli animali non reclamati nei quindici
giorni successivi alla cattura, dopo l' osservazione
sanitaria, possono essere ceduti in affidamento
temporaneo a privati che diano idonee garanzie di
buon trattamento, ad enti e associazioni protezionistiche.
  L' affidamento diventa definitivo se decorrono
sessanta giorni dalla data di cattura
dell' animale senza che questi venga reclamato dal
legittimo proprietario.  E' fatto divieto a chiunque
di cedere gli animali ad istituti o privati che
effettuino esperimenti di vivisezione.".

 

 

ARTICOLO 7

 1.  Il comma 2 dell' articolo 10 della legge
regionale n. 21 del 1994 è  sostituito dal seguente:
" 2.  L' Assessore dell' igiene, sanità  e assistenza
sociale emana apposite direttive sulla cadenza
temporale e sulle altre modalità  delle campagne di
prevenzione, e/ o eliminazione dei focolai individuati,
delle zoonosi infettive contagiose e dei
prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.".
  2.  Dopo il comma 3 dell' articolo 10 sono
aggiunti i seguenti:
  " 3 bis.  Le Unità  Sanitarie Locali sono autorizzate
a stipulare convenzioni con imprese private per
le attività  di prevenzione e/ o di eliminazione
delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo
diretto dei propri servizi.
  3 ter.  Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono
concluse sulla base di uno schema tipo approvato
con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità  e
assistenza sociale.  Ciascuna convenzione deve comunque
indicare:
a) la tipologia e le modalità  di erogazione delle
prestazioni;
  b) il costo delle prestazioni, le modalità  di
rendicontazione e le modalità  di pagamento;
  c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;
  d) le modalità  di controllo da parte dei servizi
dell' Unita Sanitaria Locale.".

 

 

ARTICOLO 8

 1.  Gli interventi di cui al comma 1 dell' articolo
13 della legge regionale n. 21 del 1994 sono eseguiti
gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente
nei confronti di tutta la popolazione
canina e felina randagia.

 

 

ARTICOLO 9

 1.  All' articolo 16 della legge regionale n. 21 del
1994, dopo l' ultimo comma è  aggiunto il seguente:
" 3 bis.  In caso di morte dell' animale, le
strutture di ricovero pubbliche o convenzionate
procedono su richiesta del proprietario, alla cremazione
della carcassa.".

 

 

ARTICOLO 10

 1.  In relazione alle variazioni introdotte con la
presente legge alle disposizioni di cui all' articolo
6 della legge regionale n. 21 del 1994, i termini del
30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo,
e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre dello
stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente
al 60 e al 120 giorno dalla data di
pubblicazione della presente legge.
La presente legge sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
 Data a Cagliari, addì  1 agosto 1996